giovedì, Dicembre 19, 2024

RAVVEDIMENTO OPEROSO

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il ravvedimento operoso permette di rimediare a omissioni, ritardi, irregolarità pagando una sanzione inferiore rispetto a quella che spetterebbe nel caso in cui fosse l’Agenzia delle Entrate ad irrogarla.

La sanzione ordinariamente prevista per omesso o insufficiente versamento dell’imposta dovuta (art. 13 del d.lgs. n. 471/1997) è pari al 30% delle somme non versate o versate in ritardo, tale sanzione è però ridotta in sede di autoliquidazione, in funzione della tempestività con cui il contribuente attua la regolarizzazione.

Il decreto legislativo n. 158/2015 ha modificato la normativa sulle sanzioni per ritardati od omessi versamenti, riducendo alla metà la sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza (concetto di lieve ritardo).

In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30% al 15%, avremo quindi che la sanzione ordinaria sarà per:

– ritardi fino a 14 gg: sanzione del 15% ridotta a 1/15 per giorno;
– ritardi tra 15 e 90 gg: sanzione del 15%;
– ritardi superiori a 90 gg: sanzione ordinaria del 30%.

Alla misura della sanzione del 15% o del 30% si applicano ulteriori riduzioni modulate tenendo presente i tempi del ritardo. Avremo così:

  • il Ravvedimento Sprint,
  • il Ravvedimento breve,
  • il Ravvedimento trimestrale,
  • il Ravvedimento annuale,
  • il Ravvedimento biennale e anche oltre.

Nel caso di regolarizzazione di omessi o insufficienti o ritardati versamenti di IVA per i contribuenti trimestrali, soggetti a maggiorazione dell’1% sulle somme da versare, le sanzioni e gli interessi dovranno essere calcolati tenendo conto dell’imposta complessivamente dovuta e non versata e quindi comprensiva di tale maggiorazione.

 

Sanzioni e ipotesi di ravvedimento operoso

  • ravvedimento Sprintesercitabile entro il 14° giorno dalla scadenza naturale del versamento, con l’applicazione di una sanzione pari allo 0,1% giornaliero e quindi fino ad un massimo dell’1,4% e l’interesse al tasso legale che dall’ 01.01.2022 è pari all’1,25% (se ad esempio il ritardo è di 8 giorni, verrà applicata la sanzione dello 0,80% (0,10% x 8 giorni = 0,80%), dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno, invece troverà applicazione la sanzione del 1,50% (ravvedimento breve).
  • ravvedimento Breveper versamenti eseguiti oltre il 14° giorno ma entro il 30°; in questo caso la sanzione è pari all’1,5%  (1/10 del 15%), oltre all’interesse al tasso legale che dal 01.01.2022 è pari allo 1,25%  
  • ravvedimento Intermedioper versamenti eseguiti oltre il 30° giorno ma entro il 90°; la sanzione applicabile è pari all’1,67% (1/9 del 15%), oltre all’interesse al tasso legale che dal 01.01.2022 è pari allo 1,25%;
  • ravvedimento Lungo (entro un anno): per versamenti eseguti entro 1 anno o se prevista la dichiarazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa; la sanzione applicabile è pari al 3,75 (1/8 del minimo che oltre i 90 giorni è del 30%), oltre gli interessi al tasso legale che dal 01.01.2022 è pari allo 1,25%;
  • ravvedimento Biennaleper versamenti eseguiti entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo o se non è prevista la dichiarazione due anni dall’omissione; la sanzione applicabile è pari al 4,29 (1/7 del minimo), oltre gli interessi al tasso legale che dal 01.01.2022 è pari allo 1,25%;
  • ravvedimento lunghissimo o ultra biennaleper versamenti eseguiti oltre un anno; la sanzione applicabile è pari al 5,00% (1/6 del minimo), oltre gli interessi al tasso legale che dal 01.01.2022 è pari allo1,25%.

In caso di mancata presentazione del modello F24 con compensazione, a zero o a debito, si rimanda all’articolo Il ravvedimento del modello F24 a zero e a debito con compensazione non presentato.

Codici tributo del ravvedimento operoso

Per i versamenti è necessario utilizzare:

  • il modello F24, per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l’Iva, l’Irap e l’imposta sugli intrattenimenti
  • il modello F23, per l’imposta di registro e gli altri tributi indiretti.
  • l’F24 Elide per tributi, sanzioni e interessi, connessi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è pubblicato l’elenco completo dei codici Tributo.

Calcolo interessi su ravvedimento

A partire dal 1° gennaio 2022 il tasso di interesse legale passa all’ 1,25% in ragione d’anno, definito dal decreto del MEF del 13.12.2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 15.12.2021.

La variazione ha risvolti di varia natura, anche di carattere fiscale, ad esempio in fase di determinazione delle somme da versare quando si fa ravvedimento. Infatti, quando si ricorre a tale istituto, è questo il saggio da considerare per il conteggio degli interessi dovuti: vanno calcolati giornalmente, tenendo conto del fatto che il tasso da applicare potrebbe non essere unico, ma cambiare in ragione di quello vigente nei diversi periodi. I contribuenti che intendono ravvedersi nel 2022 per violazioni intervenute fino al 31.12.2021, dovranno tenere conto dei diversi periodi.

Mentre per le violazioni intervenute dal 1° gennaio 2022 in poi si applicheranno esclusivamente gli interessi legali nella nuova misura dello 1,25%.