giovedì, Dicembre 19, 2024

IMU E TASI

IMU e TASI 2022 

L’IMU rappresenta la tassa sugli immobili essendo un’imposta che colpisce indifferentemente dall’utilizzo, essa colpisce sia le abitazioni domestiche, sua quelle ad uso commerciale (negozi, capannoni etc.), ed anche i terreni. Una delle novità che l’IMU ha portato è la sua applicazione anche agli immobili religiosi non destinati ad utilizzo principale per il culto, così come avviene per gli immobili appartenenti ad associazioni no profit che in precedenza godevano dell’esenzione della tassa sulla casa.

IMU TASI chi la paga, scadenza,

Aliquote IMU

Le aliquote IMU, anche per il 2022, saranno fissate da apposita delibera comunale, sulla base di criteri base nazionali, e quindi l’imposta è variabile da una amministrazione comunale all’altra.

Sino allo scorso 30 Giugno i contribuenti che non avevano pagato IMU (e anche TASI), o che avessero versato meno del dovuto, erano ammessi a sanare la posizione con ravvedimento operoso (maggiorazione dello 0,1% su ogni giorni di ritardo rispetto alla scadenza del 16 Giugno). Il saldo vi sarà (50%) per entrambe le tasse, durante il mese del prossimo di Dicembre.

 

Lo scorso primo Luglio è terminato, quindi, il ravvedimento sprint, ma esiste anche un ravvedimento breve (dal giorno quindicesimo al trentesimo), pagando entro il 16 Luglio una maggiorazione dell’ 1,5%. Dopo il giorno trentesimo si sale all’ 1,67% con massima applicazione sino al giorno novantesimo. Il contribuente che non sana la propria posizione entro tale termine può fruire del ravvedimento lungo al 2 Luglio 2022 con sanzione del 3,75%.

Volendo azzardare previsioni in merito all’anno 2022, possiamo supporre che i termini non vadano a cambiare, in quanto per lo Stato italiano, a dispetto delle considerazioni dei contribuenti, le scadenze non hanno presentato particolari problematiche.

 

Per il calcolo dell’IMU 2022 è necessario avere a disposizione le seguenti informazioni:

  • rendita catastale dell’immobile;
  • coefficiente;
  • aliquota stabilita dal Comune.

Sono questi gli elementi fondamentali da conoscere, e la prima operazione da fare consiste nel calcolo della base imponibile IMU.

Nello specifico, per calcolare la base imponibile ai fini dell’acconto IMU 2022 bisogna considerare le diverse regole previste per i fabbricati iscritti in catasto, per le aree fabbricabili e per i terreni agricoli.

Partendo dai fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è costituita dal valore dell’immobile, determinato applicando all’ammontare della rendita catastale, rivalutata del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori (coefficienti catastali):

Categoria catastaleCoefficienteTipologia di immobile
Da A/1 a A/11 (escluso A/10)160abitazioni di tipo: signorile, civile, economico, popolari, ultrapopolari, rurali, villini, ville, castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici, alloggi tipici dei luoghi
A1080Uffici o studi privati
Da B1 a B8140Collegi e convitti, case di cura e ospedali non a scopo di lucro, prigioni e riformatori, uffici pubblici, scuole e laboratori, biblioteche, musei, gallerie, accademie, circoli
C/155Negozi e botteghe
C/2, C/6, C7160Magazzini e locali di deposito, stalle, scuderie, tettoie
C/3, C/4, C/5140Laboratori per arti e mestieri, fabbricati e locali per esercizi sportivi non a scopo di lucro, stabilimenti balneari
Da D/1 a D/10 (escluso D/5)65Opifici, alberghi e pensioni, teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili, case di cura ed ospedali, fabbricati e locali per esercizi sportivi ..

Per calcolare l’IMU 2022 bisogna quindi determinare la base imponibile, secondo la seguente formula:

Rendita Catastale + 5 per cento x coefficiente catastale.

Per quel che riguarda le aree fabbricabili, la base imponibile è invece costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio (o dalla data di adozione degli strumenti urbanistici) considerando i seguenti elementi:

  • zona territoriale di ubicazione;
  • indice di edificabilità;
  • destinazione d’uso consentita;
  • oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
  • prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Per quanto riguarda invece i terreni agricoli e non coltivati, la base imponibile è costituita dal valore ottenuto applicando all’importo del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135.

Calcolo IMU 2022: agevolazioni e riduzioni

Influenzano il calcolo dell’IMU 2022 anche le agevolazioni previste che, in specifiche fattispecie, consentono al contribuente di beneficiare di una riduzione dell’importo da versare a giugno e a dicembre.

Si ricorda, a titolo esemplificativo, che la base imponibile IMU è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico. Stesso sconto anche per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.

TASI 

La TASI rappresenta la tassa sui servizi indivisibili: è una nuova imposta comunale sorta dalla legge di stabilità dell’anno 2014. La stessa si riferisce ai servizi comunali ‘offerti’ alla comunità: ad esempio l’illuminazione comunale, la manutenzione delle strade etc.

Individuiamo chi è il soggetto passivo (chi deve pagare la TASI). Soggetto passivo, tenuto al pagamento dell’imposta, non è solo il proprietario a qualunque titolo di un fabbricato (abitazione principale inclusa, così come le aree edificabili), ma anche l’affittuario (a qualsiasi titolo). La legge, in maniera fortemente impositiva, afferma che se una unità immobiliare è occupata da soggetto diverso dal proprietario, vi sono due posizioni tributarie differenti: una per l’occupante, l’altra per il proprietario. Questa la legge. Si è passati poi ad una rettifica che vede l’occupante tenuto al pagamento di una quota (della TASI totale) tra il 10 ed il 30% (Regolamenti comunali da verificare).

La legge n.208 del Dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016) ha completamente abolito la quota a carico degli occupanti/inquilini nel caso di occupazione di immobile destinato ad abitazione principale, immobili di lusso esclusi.