Formazione
Il credito d’imposta varia in base alla dimensione aziendale ed è aumentato al 60% per tutte le imprese nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati. Le attività formative possono essere realizzate con personale docente interno all’azienda, con soggetti esterni accreditati, con Università pubbliche o private o con Istituti Tecnici Superiori
.1. PUNTI DI ATTENZIONE
Il Decreto attuativo dell’agevolazione è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 143 del 22 giugno 2018 del decreto 4 maggio 2018 “Credito d’imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0”. La formazione mirata alle competenze digitali è uno dei pilastri su cui si incardina la strategia industriale 4.0 italiana. Le attività di formazione, per gli anni 2018 e 2019 dovevano essere pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali, per l’anno 2020 sono stati destinate ai lavoratori dipendenti. Le imprese, per la formazione 4.0 degli anni 2020, 2021 e 2022, sono tenute ad effettuare una comunicazione al MEF (tale comunicazione sostituisce l’accordo sindacale aziendale o territoriale). L’agevolazione si calcola sul costo lordo del personale impegnato nella formazione 4.0 e non sul costo del formatore esterno. Il docente può anche essere un dipendente e quindi riconosciuto come costo agevolabile. L’agevolazione è automatica ma subordinata ad alcuni adempimenti documentali. L’orizzonte temporale dell’agevolazione è annuale (gli anni agevolabili sono il 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022).Il bonus formazione 4.0, a differenza degli altri bonus Transizione 4.0, non trova la proroga nel disegno di legge di Bilancio 2022. La Manovra, in particolare, estende a tutto il 2025 i crediti d’imposta per investimenti in beni (materiali ed immateriali) 4.0 e per innovazione e design e, addirittura, fino al 31 dicembre 2031 il credito d’imposta per ricerca e sviluppo. Le imprese che sostengono spese per la formazione del personale dipendente nell’ambito delle tecnologie 4.0, possono fruire di un credito d’imposta ad hoc. La disciplina del bonus è stata modificata dalla legge di Bilancio 2021, che ha ampliato le tipologie di spesa agevolabili. La misura del credito d’imposta varia in relazione alle dimensioni dell’impresa dal 30% al 60% delle spese ammissibili, con un massimo di 300.000 euro per le piccole imprese e di 250.000 euro per quelle medie e grandi. Quanto si può risparmiare? Possono beneficiare del credito d’imposta formazione 4.0 tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente:
Possono beneficiare dell’agevolazione tutte le imprese residenti in Italia indipendentemente: 1. dalla forma giuridica; 2. dalla dimensione aziendale; 3. dal settore economico; 4. dal regime contabile; 5. dalle modalità di determinazione del reddito. Tra i soggetti beneficiari rientrano anche gli enti non commerciali a condizione che svolgano attività commerciali rilevanti ai fini del reddito d’impresa. Sono compresi anche consorzi e le reti soggetto che, ai fini delle imposte sui redditi, figurano tra gli enti commerciali oppure tra quelli non commerciali. Sono escluse dall’applicabilità della misura le imprese in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e le imprese destinatarie di sanzioni inerdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D.Lgs. N. 231/2001.
3. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE AGEVOLABILI
Sono agevolabili le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie Previste dal Piano Nazionale d’Impresa 4.0: Big data e analisi dei dati; Cloud e fog computing; Cyber security; Simulazione e sistemi cyber-fisici; Prototipazione rapida; Sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata; Robotica avanzata e collaborativa; Interfaccia uomo macchina; Manifattura additiva o stampa 3D; Internet delle cose e delle macchine; Integrazione digitale dei processi aziendali. Applicate in ambiti specifici: Vendita e Marketing; Informatica; Tecniche e Tecnologie di produzione (per il dettaglio vd. All. A L. Bilancio 2018);Per gli anni:2020, 2021 e 2022 comunicate al MEF.N.B. Sono espressamente escluse le attività di formazione svolte in ottemperanza alla normativa su salute e sicurezza, protezione dell’ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.
4. SPESE AMMISSIBILI
Il costo aziendale del personale dipendente impegnato nelle attività di formazione 4.0 sia come “discente” che come “tutor”, limitatamente alle ore o alle giornate di formazione. PERSONALE DIPENDENTE: personale titolare di rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, inclusi gli apprendisti. COSTO AZIENDALE: retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, inclusi i ratei di TFR, mensilità aggiuntive, ferie e permessi ecc. maturati durante le ore di formazione ed eventuali indennità di trasferta per i corsi fuori sede. costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione; spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione .N.B. Per il costo del lavoro relativo al personale dipendente in qualità di tutor è previsto un tetto pari al 30% della retribuzione annua del dipendente.
5. MISURE DELL’AGEVOLAZIONE
Credito d’imposta per la Formazione 4.0 anni 2020, 2021 e 2022 Per gli anni 2020, 2021 e 2022 è concesso un credito d’imposta (delle spese ammissibili) pari al 50% per le micro e piccole imprese fino ad un massimo di €. 300.000,00, al 40% per le medie imprese fino ad un massimo di €. 250.000,00 ed al 30% per le grandi imprese fino ad un massimo di €. 250.000,00. Per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, la misura del bonus è aumentata al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati (provenienti da disoccupazione, in mobilità etc.), come definite dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017. I parametri per la definizione di micro, piccola, media e grande impresa sono i seguenti: Micro Impresa: < 10 occupati e < 2 milioni di fatturato; Piccola Impresa: da 10 a 49 occupati e < 10 milioni di fatturato; Media Impresa: da 50 a 249 occupati e < 50 milioni di fatturato; Grande Impresa: > 249 occupati e > 50 milioni di fatturato N.B. Per le imprese non soggette, per Legge, a revisione legale dei conti, le spese di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta fino a €. 5.000,00 (vd. pagina successiva punto 8. “Certificazione dei costi).
6. UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (D.Lgs. 241/97, art. 17) con mod. F24, presentato attraverso i canali tematici dell’AdE, a decorrere del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono sostenuti i costi subordinatamente all’avvenuta certificazione dei costi; L’effettiva fruizione del credito d’imposta 2020/2021/2022 è subordinata alla condizione che l’impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive e risulta in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori; Deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui le spese sono sostenute e nelle dichiarazioni successive fino alla conclusione del suo utilizzo; Non è soggetto al limite dei 250.000 euro previsto per i crediti d’imposta da indicare nel quadro del RU (L. 244/2007, art. 1, c. 53) e a quello generale annuo dei 700.000 euro (L. 388/2000, art. 34); Non concorre a formare la base imponibile Ires/Irpef e Irap e non rileva ai fini del pro rata di deducibilità degli interessi passivi (Tuir, art. 61) e di quello generale (Tuir, art. 109, c. 5); Il CODICE da utilizzare è il “6897” (indicando l’anno di competenza 2018, 2019, 2020, 2021, 2022), denominato “credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 – art. 1, commi da 46 a 56, della legge n. 205/2017 e art. 1, commi da 78 a 81, della legge n. 145/2018”.
7. CERTIFICAZIONE DEI COSTI
Le spese ammissibili devono risultare da un’apposita certificazione rilasciata da un Revisore iscritto all’Albo dei Revisori Legali nella sezione A. Imprese soggette a revisione legale dei conti: le spese devono essere certificate dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali (D.Lgs. 39/2010); Imprese non soggette a revisione legale dei conti: le spese devono essere certificate da un revisore (o da una società di revisione). Per queste imprese le spese di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta fino a 5.000 euro;
8. ALTRI ADEMPIMENTI DOCUMENTALI
Le imprese beneficiarie del credito d’imposta, oltre alla certificazione, devono conservare:1. Una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti della formazione svolta (la relazione deve essere predisposta dal soggetto che partecipa alle attività in veste di docente o tutor o dal responsabile aziendale delle attività di formazione);2. L’ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio;3. I registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno; in caso di formazione in modalità e-learning copia dei report di frequenza degli allievi;4. Certificazione delle competenze o attestazione di superamento del Corso.
9. NORMATIVA COMUNITARIA SUGLI AIUTI DI STATO
L’agevolazione: È concessa nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato (Reg. UE 651/2014) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno e in particolare soddisfa le condizioni previste dall’art. 31 del Reg. UE 651/2014 che disciplina gli aiuti alla formazione; È cumulabile con altri aiuti di Stato aventi ad oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal Reg. n. 651/2014 (art. 31, punti 4 e 5);Intensità massime di aiuti di Stato cumulabili: Grandi Imprese: Lavoratori non svantaggiati 50%, Lavoratori svantaggiati 60%;Medie Imprese: Lavoratori non svantaggiati 60%, Lavoratori svantaggiati 70%;Piccole Imprese: Lavoratori non svantaggiati 70%, Lavoratori svantaggiati 70%.