COLF E BADANTI
Lavoro domestico, la Legge 2 aprile 1958, n. 339, all’art. 1, intende gli “addetti ai servizi domestici che prestano la loro opera, continuativa e prevalente, di almeno 4 ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro, con retribuzione in denaro o in natura.”
Pertanto per “lavoratore domestico” si intende ogni persona, uomo o donna, che è disposto a prestare a qualsiasi titolo la sua opera per aiutare il funzionamento della vita familiare.
Questo personale può essere:
Il datore di lavoro può essere rappresentato da una singola persona, da un gruppo familiare o da comunità stabili senza fine di lucro (religiose o militari).
La prestazione lavorativa dei domestici è riconducibile al rapporto di lavoro della generalità dei lavoratori subordinati.
Perché il lavoratore possa usufruire delle disposizioni contenute nella legge, le condizioni sono le seguenti:
- il lavoro deve essere prestato all’interno della famiglia;
- il lavoro deve essere continuativo e non sporadico (deve esserci un rapporto di lavoro con orari stabiliti e ripetuti a scadenze fisse);
- il lavoro deve essere “prevalente”, cioè deve impiegare almeno quattro ore, anche separate una dall’altra, ma, nell’arco di ogni giornata. (Tutti coloro che hanno un orario di lavoro inferiore vengono esclusi dalla legge 339/58 sul lavoro domestico, e possono applicare le norme del Codice Civile).